Finalmente un po’ di sole e meno nebbia nella palude dei ricorsi amministrativi che ogni anno affliggono i Piani Faunistici, i Calendari Venatori ed altri strumenti di gestione di varie Regioni Italiane.
In questo caso citiamo tre sentenze molto importanti, tutte riguardano la Regione Marche ma la prima (la n.160 del 23/07/2020), essendo della Corte Costituzionale ha validità ed esplica i propri effetti in tutta Italia.
Procediamo con ordine.
La Consulta ha infatti dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR delle Marche (dietro ricorso delle associazioni ambientaliste) sul novellato articolo 25 della legge regionale sulla caccia n.7/1995.
Tale articolo consente il controllo di specie selvatiche cacciabili ai cacciatori “dotati di specifici requisiti di qualificazione (quindi appositamente formati) e che operano sotto il coordinamento del personale della Provincia”. Secondo i ricorrenti e secondo il TAR delle Marche tale controllo avrebbe inciso “in senso peggiorativo sulla tutela dell’ambiente”.
La Corte Costituzionale ha invece negato ciò e, per contro, ha statuito un principio fondamentale, questo: i cacciatori quando sono qualificati (da specifici corsi formativi) ed agiscono coordinati dal personale di vigilanza della polizia provinciale, possono legittimamente operare, anche in forma collettiva, sul territorio sia con abbattimenti delle specie oggetto di controllo “anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia”, sia con specifiche attività di gestione.
Una sentenza che è una vera e propria pietra miliare in quanto consente ai cacciatori (unica categoria veramente interessata e competente a farlo) di esercitare la gestione del territorio dopo anni di forzato abbandono.
Entrambe tali sentenze del TAR delle Marche assumono grande rilievo nel merito dei loro contenuti in quanto avallano e confermano alcuni principi molto importanti sia riguardo alle procedure tenute dalla stessa Regione (su: valutazioni di incidenza, ruolo ISPRA, periodi di caccia ecc.), sia riguardo alle specie cacciabili ed alla loro conservazione, tenuto conto delle fonti scientifiche di cui si è avvalsa la Regione e che sono state la base di quei Calendari Venatori ingiustamente contestati.
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